A distanza di qualche anno dalla sentenza della Corte di Cassazione 5 marzo 2020, n. 8986, con la quale la Terza Sezione Penale della Suprema Corte negava la possibilità di invocare le differenze culturali e religiose a giustificazione delle condotte di maltrattamenti in danno della convivente more uxorio, il Tribunale di Lecce, con la sentenza in commento, la numero 531 del 9 marzo u.s., ha riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 572 c.p il coniuge di una giovane signora di origini marocchine, ma nata e residente in Italia, e lo ha condannato alla pena di cinque anni di reclusione, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, all’interdizione legale per la durata della pena ed al risarcimento dei danni, in favore della moglie, quantificati in € 50.000,00. La vicenda, dunque, trae origine dalla denuncia sporta dalla signora, nei confronti del coniuge, per gravi episodi di maltrattamento fisico e per le continue vessazioni psicologiche alle quali era sottoposta, nonché all’imposizione di indossare il tradizionale velo islamico, contro la sua volontà. Secondo il punto di vista dell’imputato invece, l’atteggiamento sopra descritto non era da considerare altro se non il mero esercizio di un diritto derivante dal contesto socio – culturale di provenienza e dai precetti religiosi islamici, che attribuiscono al marito una piena potestà sulla moglie, oltre che il diritto di pretendere da quest’ultima obbedienza e sottomissione, anche con la forza. Per tali ragioni, secondo il marito della giovane signora, nella propria condotta non sarebbe riscontrabile alcun disvalore, né antigiuridicità alcuna, in quanto atteggiamenti giustificati e accettati nel contesto socio – culturale marocchino. Quanto sopra, tuttavia, non tiene conto del fatto che nel nostro ordinamento giuridico, al contrario, tali condotte non solo possono rilevare ai fini dell’addebito della separazione o del divorzio ma, come rilevato dal Tribunale di Lecce, possono essere ricondotte a fattispecie di reato, nel caso specifico a quella di maltrattamenti in famiglia, di cui all’articolo 572 c.p. Il Tribunale salentino, inoltre, con una sentenza ampiamente e adeguatamente motivata, ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, “ogni condotta di predominio violento, fisico e morale sulla propria moglie, persona libera ed eguale, costituisce reato indipendentemente da quale sia il credo personale o religioso del marito”. La parte della sentenza che, a modesto ad avviso dello scrivente, è la più interessante e innovativa, è quella che contiene la statuizione di un principio che elide la validità delle argomentazioni “socio -culturali” espresse dall’imputato. Il riferimento è alla parte della sentenza in commento, secondo la quale l’abuso di autorità abituale, anche se riconducibile a precetti sociali o religiosi, non può essere giustificato, in quanto lesivo dei diritti e delle dignità di ogni essere umano, riconosciuto dall’articolo 3 della Costituzione. Inoltre, il Tribunale salentino, evidenzia l’incompatibilità con i principi dell’ordinamento giuridico italiano di comportamenti e condotte quali quelle poste in essere dall’imputato, precisando, con chiarezza e precisione, che, a prescindere dalle proprie convinzioni personali, “chi trasferisce la propria residenza in Paese estero con pretese di cittadinanza, magari per affrancarsi da condizioni originarie di povertà o persecuzione, deve sapere che dovrà rispettare la legge del popolo di arrivo e non potrà in nessun modo ipotizzare di comportarsi come le leggi o gli usi dello stato di origine consentivano, tantomeno per ragioni religiose in un luogo dove è riconosciuta la libertà di culto“. Il principio espresso nella sentenza in commento, come accennato, si pone in continuità con due importanti pronunce della Corte di Cassazione, e precisamente la sentenza 5 marzo 2020, n. 8986 e la sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, 13 aprile 2015, n. 14960. In quest’ultima pronuncia, in particolare, gli Ermellini avevano affrontato la delicata tematica partendo dalla considerazione secondo cui, in una società multietnica che si voglia definire tale, non è possibile scomporre l’ordinamento in tanti micro ordinamenti giuridici individuali, quanti sono le varie etnie, dovendo considerare unico ed unitario l’ordinamento giuridico; e ciò, al fine di garantire la convivenza. in un unico contesto, di culture diverse. In forza delle premesse sopra esposte, la Corte di Cassazione, già nel 2015, aveva individuato, quale soluzione civilmente e giuridicamente praticabile, in quanto conforme a Costituzione, quella di armonizzare i comportamenti individuali, rispondenti ad usi culturali differenti, al principio unificatore della centralità della persona umana. E ciò, in ottemperanza ai principi espressi dall’articolo 3 della Costituzione che, in un unico contesto normativo, attribuisce a tutti i cittadini pari dignità sociale e posizione di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione, di lingua, sesso, razza e, appunto, di religione. Da questa prospettiva, la sopravvivenza di una vera società multietnica postula l’obbligo di chiunque di verificare, ex ante, la compatibilità dei propri comportamenti, usi e costumi, con i principi che la regolano, non potendosi riconoscere una posizione giuridicamente irrilevante in chi, trasferitosi in un Paese diverso, con cultura e costumi differenti dai propri, ritiene di aver un diritto, non riconosciuto da nessuna norma giuridica, di proseguire in condotte che, seppur non punite del paese di origine, risultino incompatibili, oggettivamente, con le regole proprie dello Stato in cui si è scelto di vivere. La sentenza in commento, pone, quindi, una problematica non solo molto attuale, ma che va al di là della questione giuridica – penale, in quanto relativa ai rapporti tra civiltà, tra Occidente e culture che sembrano fare riferimento a principi radicali e autoritari, incompatibili con il modello che definiamo “Occidentale”, di matrice democratica e liberale, che concepisce la famiglia come nucleo fondante della società all’interno del quale ciascun coniuge mantiene, comunque, la propria individualità e la propria dignità di persona. Infine, la decisione del Tribunale di Lecce pone all’attenzione dei giuristi, ma non solo, la questione della tutela internazionale dei diritti, nel caso di specie delle donne, e l’urgenza della prosecuzione del percorso di allargamento della Convenzione di Istanbul al maggior numero di Paesi possibile, al fine di uniformare gli strumenti di tutela dei diritti umani, delle donne e delle bambine in particolare, anche con riferimento alla violenza psicologica; la tipologia di violenza peggiore, in quanto subdola, poco percepibile e devastante per chi è costretto a subirla. La sentenza del Tribunale di Lecce, sembra essere un passo in avanti in questa direzione.
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