Il c.d. Green Pass ha suscitato da subito, nell’ambito dell’opinione pubblica, un serrato dibattito sulla opportunità e sulla legittimità costituzione di tale misura, la quale, in ogni caso, potrebbe rivelarsi un utile strumento per contenere i danni che la pandemia da COVID 19 ha già causato nell’ultimo anno e mezzo. Al di là dei dibattiti e delle diverse posizioni registratesi al riguardo, appare opportuno offrire una panoramica tecnica, scevra, quindi, da considerazioni personali, di questo nuovo strumento con il quale i cittadini dovranno, in ogni caso, da subito familiarizzare. Ma procediamo con ordine ed analizziamo nel dettaglio la disciplina delle certificazioni verdi contenute nel decreto legge 23 luglio 2021 n.105 emanato dal Governo.

DECRETO LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

In primo luogo, il decreto statuisce la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021. Inoltre, stabilisce nuovi criteri per l’attribuzione dei colori di rischio sanitario alle regioni, andando a considerare non solo l’andamento dei contagi, ma anche i tassi di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ospedalieri per i pazienti affetti da COVID-19. Infine, è stato introdotto il Green Pass, ovvero la Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità, che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il Covid 19, la guarigione dal virus nei sei mesi precedenti oppure l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido.

Dunque:

  • chi ha effettuato un test molecolare o antigenico rapido attestante la sua negatività riceverà il Green Pass, avente una validità di 48 ore.
  • Chi ha ricevuto la prima dose di vaccino, entro 12 giorni riceverà il Green Pass che sarà valido fino alla seconda dose
  • Chi ha ricevuto anche la seconda dose, riceverà il green pass entro 24-48 ore dall’inoculazione e sarà valido per 9 mesi.
  • Per chi è guarito dal virus, la certificazione sarà generata entro la giornata seguente l’avvenuta attestazione di guarigione e sarà valida per 6 mesi.

Il Green Pass può poi essere revocato in caso di positività al virus successiva al rilascio della certificazione o allo scadere del periodo di validità.

COME ACQUISIRE IL GREEN PASS

Una volta ricevuto l’sms o l’email di conferma della disponibilità del green pass, con il relativo codice per il download, da parte dei canali ufficiali (l’email è inviata da “Ministero della Salute” (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it); invece il messaggio da “Min Salute”) è possibile scegliere se scaricare la certificazione tramite i canali digitali o quelli fisici.

Per quanto riguarda i canali digitali, si ricorda che il green pass è scaricabile dall’app IMMUNI (tramite i dati della propria tessera sanitaria e il codice AUTHCODE ricevuto tramite sms o email nel momento in cui è stata confermata la disponibilità della certificazione) o dall’app IO, attraverso la propria identità digitale (SPID/CIE).

Altrimenti ci si può collegare al sito www.dgc.gov.it, dal quale il green pass è scaricabile attraverso la propria identità digitale, o con i dati della tessera sanitaria e il codice AUTHCODE, di cui si è parlato in precedenza.

Un altro metodo per scaricare il green pass online prevede l’utilizzo del proprio Fascicolo sanitario elettronico, tramite l’accesso al proprio fascicolo sanitario regionale.

Invece, per chi avesse difficoltà ad accedere ai servizi online utili per il download del green pass, è comunque possibile rivolgersi al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o al farmacista di fiducia, che, tramite la tessera sanitaria, potranno recuperare la certificazione dell’utente che ne ha bisogno.

È bene ricordare che non saranno mai chiesti pagamenti per il rilascio del Green Pass.

QUANDO E DOVE È NECESSARIO IL GREEN PASS?

Fino al 6 agosto 2021, il green pass è richiesto solo per accedere a feste, alle cerimonie civili e religiose, alle residenze sanitarie assistenziali e per spostarsi verso o da zone arancioni o rosse.

Dal 6 agosto, invece, sarà necessario per fare ingresso alle seguenti attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Queste disposizioni possono essere derogate dai soggetti esenti o esclusi per età dalla campagna vaccinale.

VERIFICA DEL GREEN PASS

Di seguito, gli operatori che possono verificare il Green Pass:

  1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Per procedere alla verifica, l’operatore dovrà utilizzare l’app di verifica nazionale VerificaC19 (il cui download è gratuito), che, attraverso la lettura del QR code disponibile nella certificazione (sia in formato digitale sia in formato cartaceo), consente di verificarne la validità e di garantire una tutela efficace dei dati personali. 

SANZIONI

In caso di violazione di questa normativa, l’esercente e l’utente potrebbero vedersi comminata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 €.

In caso di recidiva, è possibile che l’esercente venga punito con la chiusura dell’attività per un periodo che arriva a un massimo di dieci giorni.

Fonti

D.L. 23 luglio 2021, n. 105

FAQ: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html