Ho letto con grande interesse l’articolo di Mara Antonaccio, pubblicato il 26 giugno sul “Pannunzio Magazine” e da associato, raccolgo volentieri l’invito del Centro Pannunzio ad intervenire, a titolo personale e da avvocato che si occupa di diritto di famiglia, nel dibattito che si è aperto con l’articolo sopra citato. Il 24 giugno scorso, la Corte Suprema americana ha cancellato la decisione conosciuta come “Roe v. Wade”, pronunciata il 22 gennaio del 1973, che rese legale a livello federale il diritto all’aborto per la donna come libera scelta personale. Prima del 1973, ogni Stato poteva disciplinare autonomamente la materia, e in almeno trenta Stati USA l’aborto era considerato reato di common law, vale a dire riconosciuto come tale in forza dei precedenti giurisprudenziali conformi. Per capire meglio come si è arrivati a cancellare i principi espressi dalla sentenza del 1973, è utile ripercorrere la vicenda giudiziaria che ha portato alla decisione della Suprema Corte americana, ormai quasi cinquanta anni fa. Jane Roe era lo pseudonimo della signora Norma Leah McCorvey, nata il 22 settembre 1947 in Louisiana. Prima dei 18 anni scappò di casa, si sposò, ebbe due figlie e, successivamente, divorziò.  Durante la gravidanza del terzo figlio, il cui padre era un uomo violento, si convinse a chiedere, in via giudiziale, di poter interrompere la gravidanza, in quanto quest’ultima era frutto di uno stupro subito dal padre del nascituro. Secondo quanto fu ricostruito negli anni successivi, tuttavia, si appurò che le venne detto di mentire in relazione alle violenze subite, comprese quelle sessuali. Nel 1973, la legge vigente in Texas, ammetteva all’epoca l’aborto solo in caso di stupro e incesto, ma in assenza di prove documentali di tali violenze, la richiesta venne respinta. A quel punto, la signora McCorvey presentò, tramite due avvocate impegnate nella battaglia a favore dei diritti delle donne, Linda Coffee e Sarah Weddington, ricorso alla Corte Distrettuale dello stato del Texas. La decisione favorevole della Corte, presa il 22 gennaio 1973, fondò la tesi favorevole alla ricorrente non sulla base di quanto previsto dal IX Emendamento, con cui il caso era stato definito dalla Corte Distrettuale, ma su una interpretazione nuova e diversa del XIV Emendamento della Costituzione, che riguarda il diritto alla privacy, inteso come diritto alla libera scelta sulle questioni della sfera intima di una persona. La sentenza “Roe v. Wade” fu preceduta da altre tre sentenze fondamentali, relative al diritto alla libertà di scelta in ambito procreativo. Nei dieci anni precedenti al 1973, queste sentenze avevano modellato il concetto di privacy: lo avevano cioè esteso oltre la protezione dei semplici dati personali, fino a riconoscere all’individuo la libertà di prendere decisioni in ambito procreativo e ad includere le sue scelte più intime. L’aborto, dunque, come diritto legato alla privacy, in relazione alle decisioni relative alla sfera intima della persona. Tuttavia, il diritto all’aborto inteso in senso più ampio, come avviene, tra l’altro, nel nostro ordinamento, continuava ad essere una questione più complessa, anzitutto perché lo statuto giuridico del feto era ancora ambiguo e nella legislazione dell’epoca, nella maggior parte degli stati l’aborto era legale solo in alcuni casi: pericolo di vita della donna, stupro, incesto o malformazioni fetali. Solamente in pochissimi Stati l’aborto era legale, su richiesta da parte della donna, e comunque non nello Stato del Texas, dove risiedeva la ricorrente. La Corte Suprema, nel 1973, a sostegno della decisione assunta, argomentò, tra l’altro, che il termine “salute” doveva essere considerato sino a comprendere non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e psicologico di una donna. Inoltre, al fine di garantire il “diritto del feto”, la Corte effettuò un bilanciamento tra i diversi interessi: la donna aveva certamente il diritto di decidere cosa fare, ma tale diritto non era assoluto. Dunque, in sintesi: l’aborto era possibile per qualsiasi ragione la donna lo volesse, soltanto fino al momento in cui il feto non fosse in grado di sopravvivere autonomamente, al di fuori dell’utero materno (intorno al terzo trimestre di gravidanza): a quel punto poteva essere ritenuto prevalente l’interesse dello stato a proteggere il feto, considerato come una “persona”. L’altro principio stabiliva, invece che la donna potesse decidere di abortire, anche dopo la sopravvivenza del feto al di fuori dell’utero, in caso di sussistenza di pericoli per la sua salute. Con la sentenza del 24 giugno scorso, i principi della sentenza “Roe v. Wade” vengono travolti da quelli espressi dalla Corte Suprema statunitense. Scrivono, infatti, i  Giudici: “Lo Stato del Mississippi ci chiede di sostenere la costituzionalità di una legge che generalmente vieta l’aborto dopo la 15a settimana di gravidanza, diverse settimane prima del momento in cui il feto è ora considerato “vitale” al di fuori del grembo materno. In difesa di questa legge, l’argomento principale dello Stato è che dovremmo riconsiderare e annullare Roe e Casey e ancora una volta consentire ad ogni Stato di regolamentare l’aborto come desiderano i suoi cittadini. Riteniamo che Roe e Casey debbano essere annullati. La Costituzione non fa alcun riferimento all’aborto, né tale diritto è implicitamente tutelato da qualsiasi norma costituzionale, compresa quella su cui poggiano i difensori di Roe e Casey ora si basano principalmente sulla clausola del giusto processo del quattordicesimo Emendamento. Tale disposizione è stata tenuta a garanzia alcuni diritti che non sono menzionati nella Costituzione, ma tale diritto deve essere «profondamente radicato nella storia e nella tradizione di questa Nazione» e «implicito nel concetto di ordinato libertà.”procurare un aborto non è un diritto costituzionale fondamentale giusto perché tale diritto non trova fondamento nella Costituzione testo o nella storia della nostra Nazione. Ne consegue che gli Stati possono regolamentare l’aborto per motivi legittimi e quando tali regolamenti sono impugnati secondo la Costituzione, i tribunali non possono “sostituire le loro convinzioni sociali ed economiche al giudizio degli organi legislativi”. La Costituzione non vieta ai cittadini di ogni Stato di regolamentare o vietare l’aborto. Roe e Casey si sono arrogati quell’autorità. Noi ora annulliamo quelle decisioni e restituiamo quell’autorità al popolo e ai suoi rappresentanti eletti.” Dunque, secondo la Suprema Corte, non esiste un diritto di aborto costituzionalizzato, e ogni Stato può consentirlo o vietarlo, mediante l’adozione di normative non impugnabili in via giudiziaria, al fine di non ledere le prerogative del legislatore con le proprie convinzioni “sociali ed economiche”. In Italia, la legge sull’interruzione della gravidanza, la legge numero 194, risale a pochi anni dopo la sentenza “Roe v. Wade”, e precisamente al 1978, e risente, in parte, dei principi espressi da quella pronuncia, anche se adattata alla situazione italiana, diversa, in generale, da quella statunitense. Peraltro, nel nostro Paese, l’abrogazione o la modifica sostanziale della legge vigente in materia incontrerebbe molte difficoltà, in quanto normativa a “Contenuto costituzionalmente vincolato”, come precisato dalla Consulta con la sentenza numero 35 del 1997;  inoltre, sempre la Consulta, nel 1975, ha espressamente sancito l’insussistenza di equivalenza tra  diritto alla vita e alla salute della madre e la salvaguardia dell’embrione, con un bilanciamento di interessi che sicuramente non fa ritenere la legge 194 lesiva di alcun principio costituzionale. Personalmente, ritengo che vietare una scelta lacerante, psicologicamente, quale quella dell’interruzione di gravidanza, che tocca la sfera più intima e personale di una donna, sia improvvido, sia perché limitativo del diritto della donna medesima alla propria autodeterminazione, quando non a quello alla propria salute, sia perché lesivo dei  diritti delle donne statunitensi meno abbienti, che per esercitare il diritto all’interruzione di gravidanza dovrebbero recarsi a migliaia di chilometri dal luogo di residenza, se le condizioni economiche lo consentono, con discriminazioni evidenti a seconda dello Stato di residenza Inoltre, tale orientamento potrebbe, a mio modesto avviso, alimentare le pratiche di aborto clandestino e, di conseguenza, la speculazione sui più deboli, negli Stati Uniti, così come in ogni altro angolo del pianeta. A quanto sopra aggiungo che la difesa del diritto all’interruzione di gravidanza possa avvenire, utilmente, con la “Costituzionalizzazione” del diritto di abortire, come si vorrebbe fare in Francia, in quanto nel nostro Paese la normativa è già presidiata dai principi espressi dalla Corte Costituzionale, come sopra meglio precisato. A fronte di quanto  sopra, tuttavia, ritengo altresì, che le famiglie, in primis, ma anche la scuola e le istituzioni, negli USA come in Italia, debbano fare decisamente di più per orientare le giovani generazioni ad una sessualità consapevole e matura, con mezzi e risorse materiali e psicologiche adeguate, onde evitare che il diritto all’interruzione di gravidanza venga snaturato e ridotto ad un banale rimedio a maternità non volute, frutto di scelte sessuali inconsapevoli e poco meditate: l’educazione alla responsabilità non è mai inutile o sprecata.