L’Uguaglianza nella Costituzione, di Lino Sacchi

Un tema, quello dell’Uguaglianza, sul quale si sono esercitati molti tra i più grandi pensatori dell’Occidente greco-cristiano. Interessante vedere in che modo è approdato alla nostra Costituzione, in particolare all’articolo 3, che ne tratta specificamente. Dei due commi che lo compongono, il primo , a partire dal suo incipit (tutti i cittadini  sono “eguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, eccetera”) stabilisce un principio generale, che oggi può addirittura  apparirci come un’ovvietà.

Quanto al comma 2, di tono giacobineggiante, chiarisce e in certo modo esplicita il primo, e apre il problema delle possibili ricadute. Ne ricordo l’incipit: “ È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana […]”. Qui siamo su un altro piano. Il principio che ne esce, del tipo “uguaglianza è bello”, non è affatto ovvio, e  un dissenso a suo riguardo è stato espresso anche da voci molto rispettate. Un esempio: “Per i disuguali l’uguaglianza diventerebbe disuguaglianza”, e questo è nientemeno che Platone (“Repubblica”).

Una delle obiezioni che si posson muovere alla formulazione del secondo comma è quella di una certa sua vaghezza. I modi per rimuovere quegli ostacoli sono molteplici. Robespierre, ad esempio, praticò il suo, ed è innegabile che un qualche piccolo risultato lo ottenne: nella cesta caddero, insieme a varie teste, anche varie disuguaglianze “economiche e sociali” . Negli anni 90 in Ruanda – ultimo genocidio dello scorso secolo –  le milizie Hutu intesero “uguaglianza” in un’accezione più ampia. I Tutsi (o Watussi), l’etnia padrona e nemica, sono notoriamente di statura altissima, e non mancò chi provvide ad eliminare quella disuguaglianza con un sapiente uso del machete.

Et de hoc satis: basta con questi cruenti ricordi storici. Torno alla nostra Costituzione per una considerazione ispirata all’articolo 3 nel suo complesso. Nel primo comma si parla di uguaglianza “davanti alla legge”; nel secondo di uguaglianza tout court: una differenza colossale, che può tuttavia sfuggire al lettore frettoloso, e che concede  un buon grado di libertà/arbitrio sia al potere legislativo, sia all’esecutivo, i quali nell’ambiguità ci sguazzano. Dubito che fosse sfuggita ai padri costituenti, che annoveravano menti sottili come Giuseppe Dossetti e Palmiro Togliatti. Un risultato di questa ambiguità dal quale questo scritto prende spunto: siamo sicuri che non siano anticostituzionali le molte leggi che formalizzano una disuguaglianza basata sul sesso? Comprese quelle che una volta i malevoli chiamavano “leggi panda”? Disuguaglianze bandite dal comma 1, ma giustificate dal comma 2?. Bizzarro che nessuno sembri porsi la domanda.

Chiudo con una curiosità: dal mio archivio, un ritaglio di giornale di quaranta anni fa. Era entrata in vigore una legge che, stabiliva l’alternanza uomo-donna nelle liste elettorali dei candidati. La legge è giusta, ma imperfetta – scriveva un lettore – perché non considera che, oltre alle donne, esistono anche altre categorie deboli da tutelare. “Per fare un esempio, se nel 1994 si decide a Torino Centro una successione del tipo donna, disoccupato, extracomunitario, non vedente, e a Mirafiori Sud ragazza madre, ottuagenario, ex portaborse, paraplegico, poi, alle successive elezioni, si scambia in modo da dare una possibilità anche all’ottuagenario di Torino Centro e all’extracomunitario di Mirafiori Sud, e così via”. Oggi, dilagato il pensiero woke, nessun quotidiano importante avrebbe il coraggio di pubblicare simile robaccia (che era mia, ovviamente).  Beh, è il progresso, no?