dott.ssa Irene Zapparata – Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”

Nell’ultimo anno, segnato, a livello mondiale, dalla pandemia, il consumatore ha visto mutare le proprie abitudini di acquisto.

Ciò ha, quindi, comportato il passaggio da un commercio prevalentemente on store ad un commercio online, con conseguente immissione in rete dei dati personali dei consumatori ed aumento delle truffe perpetuate a livello telematico.

Tra queste le più ricorrenti sono: phishing, smishing e vishing.

Phishing, smishing, vishing

Con il phishing il truffatorecerca di entrare in possesso dei dati personali, bancari o postali, di un consumatore per poterne utilizzare il conto o la carta di credito.

Al consumatore perviene un’e-mail (che sembra provenire da un Istituto di credito, in quanto ne riproduce perfettamente il logo), attraverso la quale è invitato a cliccare su un link fraudolento, che indirizza a un sito (che ricorda anch’esso quello dell’Istituto di credito) per effettuare alcune operazioni pilotate e inserire i propri dati.

Se il cliente “abbocca” (il termine phishing è, infatti, una variante del termine fishing – “pescare” in inglese), il phisher avrà piena disponibilità dei dati per utilizzarli fraudolentemente.

Un’altra tipologia di truffa online è lo smishing, il quale si effettua tramite un sms, che invita il consumatore a cliccare su un link per condividere i propri dati: le conseguenze sono le medesime del phishing.

Anche con il vishing il consumatore riceve un sms (apparentemente dallo stesso contatto dal quale è solito ricevere le informazioni relative al proprio conto o alla propria carta di credito) che lo invita a contattare un numero verde per bloccare una transazione sospetta attraverso la condivisione dei suoi dati personali, che entreranno nella piena disponibilità del truffatore.

Una tipologia di vishing consiste, invece, nell’invio di un sms che suggerisce al consumatore di contattare, anche in questo caso, un numero verde per bloccare un’operazione sospetta effettuando un bonifico alle coordinate fornite dall’operatore, il quale garantisce che la Banca si impegnerà entro le ventiquattro ore successive a restituire la somma, ma ciò non avverrà mai.

Quali rimedi sono garantiti alle vittime delle truffe online?

Per prima cosa, è necessario che il malcapitato contatti l’Istituto di credito o la società di gestione della carta di credito per disconoscere le operazioni effettuate dai truffatori e procedere al blocco del conto o della carta, per fare in modo che i suoi dati non possano più essere più adoperati.

Dovrà poi fornire una ricostruzione precisa dei fatti accaduta alla Polizia Postale e sporgere una denuncia, che dovrà poi essere inoltrata alla Banca o alla società che gestisce la carta di credito insieme a una diffida e alla richiesta di ricevere il rimborso delle somme che gli sono state sottratte tramite la truffa online.

Se la Banca declina ogni responsabilità e rifiuta di effettuare il rimborso, vi è la possibilità di promuovere, se ne ricorrono gli estremi, una azione giudiziale, dopo aver effettuato un tentativo obbligatorio di mediazione finalizzata alla conciliazione oppure una procedura presso l’Arbitro Bancario Finanziario.

L’Arbitro ha stabilito che la Banca o la società che ha emesso o che gestisce la carta di credito ha l’onere di dimostrare di aver utilizzato un adeguato sistema protetto di autenticazione.

Qualora, i detti operatori o professionisti qualificati  non dovessero assolvere a tale onere probatorio sugli stessi gravante, incorrerebbero in una ipotesi di colpa grave con conseguente diritto del consumatore al rimborso o al risarcimento del danno.

 È di conseguenza necessario che il consumatore sia consapevole dei rischi del web, per riconoscere ed evitare subito le truffe online, ricordando che le Banche e le società di gestione delle carte di credito o delle quali si è clienti non chiedono mai di fornire dati personali o effettuare operazioni pilotate tramite mail, sms o telefonate.

La prima forma di tutela del consumatore è, quindi, l’informazione.