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Illegittimità dell’attribuzione automatica del patronimico e (l’ingiustificabile) inerzia del legislatore, di Giuseppe Piccardo

Oggi

nota a prima lettura del comunicato della Corte Costituzionale 27 aprile 2022

Il 27 aprile scorso, la Corte Costituzionale, con un comunicato che  è stato diffuso rapidamente sui media e sui social, ha comunicato l’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità del primo comma dell’articolo 262 c.c., nella parte in cui, in assenza di un diverso accordo dei genitori,  impone l’attribuzione automatica del cognome paterno ai figli, anziché il cognome di entrambi i genitori. Preliminarmente, ritengo necessario precisare che l’intervento della Corte Costituzionale, seppur assolutamente pregevole, come si dirà nel prosieguo della presente nota, ha sostituito, ancora una  volta, quello del potere legislativo, che da tempo avrebbe dovuto provvedere a legiferare in materia; ma così non è avvenuto, e non solo in relazione alla questione in oggetto. In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, che saranno rese note nel corso delle prossime settimane, nel comunicato della Corte Costituzionale si legge che la disposizione sopra citata si pone in termini di incostituzionalità per contrasto con gli articoli 2,3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 (Diritto al rispetto della vita privata)  e 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, il Giudice delle Leggi ha ritenuto che l’automatismo previsto dall’articolo 262 c.c., e quindi l’attribuzione del cognome paterno senza alcuna alternativa, costituisca una palese discriminazione, pregiudizievole per l’identità dei figli, oltre che un’evidente lesione del principio di eguaglianza dei genitori, rappresentando il cognome elemento indefettibile dell’identità personale. Le affermazioni di cui sopra, ad avviso dello scrivente, svelano un riferimento fondamentale della decisione assunta dai Giudici costituzionali, vale a dire l’interesse dei figli, e non della madre, a poter portare il cognome di quest’ultima, se ciò costituisca un completamento del loro diritto all’identità personale e ad essere pienamente sé stessi.  Diritto, quest’ultimo, che trova pieno riconoscimento nella Costituzione e nel codice civile. Dunque, nella prospettiva assunta dalla Consulta, la scelta del cognome non può essere imposta, ma deve scaturire da un accordo tra i genitori, nell’interesse dei figli; e solo in caso di disaccordo tra i genitori interverrà il Giudice, secondo i più naturali e condivisibili principi del liberalismo giuridico. Dai principi meglio sopra esposti, non possono che derivare l’illegittimità e il superamento di un logico fondamento dell’automaticità dell’attribuzione del cognome paterno ai figli e, quindi, l’incostituzionalità della norma che la prevede. La  decisione esprime una posizione che si pone in linea di continuità con quelli già espressi  dalla Corte Costituzionale, con la sentenza numero 286 /2016, (il relatore, all’epoca, era l’attuale Presidente della Consulta, Prof. Giuliano Amato), la quale, infatti, richiama, anzitutto, la giurisprudenza della CEDU, ed in particolare la sentenza Cusan – Fazzo contro Italia del  7 gennaio 2014, secondo la quale “L’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane». Secondo la Corte EDU, tale impossibilità non può essere compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre. Prosegue, quindi, la Consulta, come segue: “La realizzazione del diritto all’identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori”. Circa il rapporto tra il principio di eguaglianza tra i coniugi e automatismo del patronimico, la sentenza numero 286/2016, così si esprimeva, testualmente: “In tema di uguaglianza dei coniugi, il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi medesimi, non trovano giustificazione né nell’art. 3 Cost, né nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare, di cui all’art. 29 Cost.  Pertanto, la violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice quella finalità di garanzia dell’unità familiare, individuata quale “ratio” giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno, rivelandosi tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della pari dignità morale e giuridica dei coniugi”. Per effetto della decisione della Corte Costituzionale del 27 aprile scorso, dunque, la regola in tema di cognome dei figli diventerà quella secondo la quale essi assumeranno il cognome di ambedue i genitori nell’ordine dagli stessi concordato, salvo che decidano, concordemente, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In assenza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, sarà il Giudice a pronunciarsi nell’interesse dei figli. Seppure i principi espressi dalla Consulta siano, ad avviso della scrivente, assolutamente condivisibili e ben posti, soprattutto in relazione alla necessità di accordo tra i genitori, nell’interesse superiore dei figli, è concreto il rischio che, ancora una volta, l’inerzia del Parlamento, in possa avere quale effetto un vuoto legislativo, in contrasto con i plurimi moniti della Consulta, rivolti al legislatore. di  intervento al fine di regolamentare la trasmissione del cognome ai figli ed evitare così, che gli importanti principi affermati  rimangano inattuati e privi di concreta applicazione.

30 Aprile 2022/da user-pannunzio
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