Come detto nei precedenti interventi, il potere politico nasce all’ombra della legittimazione religiosa, emancipandosene con l’affermazione della dottrina della separazione dei poteri (dottrina evangelica) e con l’aumento del benessere socio-economico. La Religione, in questo scenario, è così diventata sempre meno “magica” e sempre più “etica”, fornendo criteri di comportamento ai singoli. Le rivoluzioni liberali hanno poi fatto il resto, segnando tappe importantissime in questa mutazione evolutiva della Religione, portando l’affermazione di libertà quali quella religiosa. Tale libertà, è spesso osservata dagli studiosi come la cartina al tornasole per verificare la sussistenza della democrazia in una data società. Secondo un ragionamento inferenziale, la dove c’è libertà religiosa (e nei modi in cui essa si manifesta), vi è democrazia (grossomodo nei modi in cui si manifesta la libertà religiosa). L’affermarsi della libertà religiosa ha poi prodotto un nuovo  contesto, quello del pluralismo religioso. Nel settore del fenomeno in oggetto, sono infatti proliferate nel corso dei secoli, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, le iniziative più varie che si sono autoqualificate come religiose, talune prodotte in ambito nazionale, altre provenienti dall’estero, in specie dagli U.S.A. ovvero dall’estremo oriente. La libertà religiosa, in questo nuovo contesto, distrugge la base religiosa del potere politico. Infatti, ha il potere di legittimare chi ha  il potere di indicare la verità, ma nessuno più ha il potere di indicare la verità là dove più verità siano poste sullo stesso piano. Il potere di legittimare, infatti, non può spettare a più religioni nello stesso tempo. La legittimazione di fonte trascendente, occorre precisare, è tuttora florida in molte parti del mondo, ma è stata cancellata la dove ha vinto il c.d. modello occidentale. In questo contesto di pluralismo religioso, le comunità di credenti possono scegliere di organizzarsi con regole “umane” ovvero con regole provenienti dal soprannaturale. Però, si è osservato, quanto più la Religione ha presa sulla società, tanto più la comunità di credenti chiede di regolare essa stessa tutta la propria vita, i propri soggetti, i propri mezzi e così via. Ma se la società è organizzata laicamente, essa avrà davanti a se due opzioni: applicare alle comunità dei credenti il diritto comune, destinato alle associazioni, alle fondazioni, ai beni, o creare un diritto speciale.

In tale scenario viene ad inserirsi il modello italiano della “coordinazione” tra Religione e Stato, iniziato a formarsi dal 1848, ossia da quando prese avvio in Piemonte la politica ecclesiastica della Destra, i cui riflessi sul piano normativo si sono poi estesi progressivamente alle altre regioni italiane dal 1859 in avanti. Tale sistema si è sviluppato sino a formare quello moderno oggi indicato nella Costituzione italiana (artt. 7 e 8) e plasmato dalle sentenze della Corte Costituzionale del 1957, 1958 e 1959, per disciplinare i rapporti tra lo Stato e le Confessioni Religiose. Le due norme citate racchiudono i fondamenti sui rapporti fra lo Stato e le Confessioni Religiose. La Costituzione, infatti, dopo aver fissato, nell’art. 7, i principi riguardanti i rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nel successivo art. 8 detta le norme fondamentali sui rapporti con tutte le altre confessioni (per indicare queste, la Carta usa una perifrasi assai criticata, qualificandole come “le Confessioni Religiose diverse dalla cattolica”). Nessuna norma, si segnala, da una definizione di Confessione Religiosa o di Religione, ma è implicito che con tali termini si voglia far riferimento ad un “gruppo sociale con fine religioso”. Tali norme, si evidenzia, sono applicabili e applicate solo a quelle Confessioni Religiose che stipulano con lo Stato un Concordato (nel caso della Chiesa Cattolica Apostolica Romana) o una Intesa (nel caso delle altre Confessioni Religiose). Per le altre, sono applicabili e applicate le c.d. norme sui culti ammessi (Legge n. 1159 del 24.06.1929 e Regolamento di cui al R.D. n. 289 del 28.02.1930) – nate per segnare la fine della libertà di culto che in vario modo limitata, in ragione del rinverdimento, in epoca fascista, del principio della Religione di Stato -, rilette alla luce della normativa internazionale e dei principi costituzionali vigenti in Italia. In tale contesto, in cui gruppi sociali aventi fini religiosi operano, si assiste al loro assoggettamento alla normativa comune (le c.d. norme sui culti ammessi) fintanto che non viene aperto il procedimento utile per raggiungere un’Intesa con lo Stato italiano. La sussistenza di tale normativa comune appare utile a conformare l’organizzazione delle Confessioni Religiose ai principi dell’ordinamento italiano, necessitando poi, qualora si manifesti necessario, la negoziazione di una normativa speciale in sede di raggiungimento di una Intesa. Le Intese, pertanto, contengono (o meglio, dovrebbero contenere) quell’insieme di norme con cui lo Stato riconosce e viene incontro alle esigenze ed alle peculiarità di una data Confessione Religiosa, rispettando la normativa vigente. Ogni Confessione Religiosa, infatti, risulta possedere caratteristiche proprie, il cui riconoscimento risulta essere fondamentale per rispettare le diverse identità sussistenti. Nel corso dei decenni, però, con il raggiungimento delle Intese, è invalsa la prassi della redazione di c.d. Intese modello, ossia di accordi il cui contenuto risulta essere, in buona sostanza, similare a quello di altre Confessioni Religiose che tra loro presentano identità assai differenti e peculiarità varie degne di riconoscimento. Tale prassi ha così permesso la creazione di un coacervo di Intese che paiono prendere il posto della normativa comune,  venendo meno la ratio sussistente alla base delle Intese stesse. Lo scenario descritto pare, quindi, manifestare un problema in  ordine alla reale sussistenza della libertà religiosa nel nostro Paese, necessitando in modo evidente una revisione dell’approccio sin ora adottato. A parere di chi scrive, occorrerebbe infatti rivedere la normativa comune applicabile a quelle Confessioni Religiose prive di Intesa   con lo Stato (ossia le c.d. norme sui culti ammessi), onde garantire una libertà religiosa piena a tali gruppi, sempre nel pieno rispetto degli altri principi vigenti nel nostro ordinamento. Altrettanto importante, poi, pare essere la revisione dell’approccio alle Intese, occorrendo una revisione, nel rispetto della ratio sussistente al procedimento per il raggiungimento di una Intesa, in cui si dovrebbe avere un occhio di riguardo ai particolarismi di ogni confessione. Infatti, se l’Intesa rappresenta la norma speciale applicabile ad una data Confessione Religiosa, non si comprende come questa debba essere sostanzialmente una fotocopia di altre. L’identità di ogni Confessione Religiosa, pertanto, deve essere rispettata per le caratteristiche che essa possiede e del potenziale sostegno che da essa può derivare alla società. Trattare il “fatto religioso” come una cosa indistinta, è un chiaro segnale di una perdita di contatto con il reale e la manifestazione di una miopia e scarsa lungimiranza nello sviluppo sociale. Quanto detto sin ora, chiaramente, è una mera riflessione su di un aspetto fondamentale della società, la libertà religiosa, la quale se non è piena, risulta essere un segnale di un’anomalia nella democrazia. Come viene trattata la libertà religiosa, infatti, viene trattata la democrazia e questo è un aspetto da non sottovalutare.